fbpx

CONTATTI

INFORMAZIONI

Termini e Condizioni

1 Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano, ancorchè non indicate o espressamente accettate,  insieme alle condizioni speciali incluse nella conferma d’ordine inviata dal Venditore. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.

1.2. Eventuali condizioni contrattuali difformi da quelle qui trascritte o da quelle speciali di cui al punto 1.1., anche se riportate su documenti provenienti dal Compratore, saranno prive di efficacia e non saranno opponibili al Venditore, salva espressa accettazione scritta.

1.3 Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla legge italiana.

1.4 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2 Conclusione del contratto

2.1. Il contratto di compravendita si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Compratore, della conferma d’ordine.

2.2. Il pagamento di qualsiasi somma da parte del Proponente non equivale a conclusione del contratto. Il Venditore ha 15 giorni di tempo per confermare per iscritto la conclusion del contratto. Nel silenzio il contratto non si riterrà concluso, con conseguente obbligo del Venditore di restituire le somme ricevute. In quest’ultimo caso nessun risarcimento è dovuto al Proponente per la mancata conclusione del contratto di compravendita.

3 Caratteristiche dei prodotti – Modifiche

3.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto. 3.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali, dovessero risultare necessarie o opportune.

4 Termini di consegna

4.1 Salvo patto scritto contrario il Venditore consegnerà i Prodotti entro 120 giorni dalla conclusione del contratto. I termini di consegna sono sempre indicativi. Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data indicata per la consegna, egli dovrà avvisare tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. È inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le otto settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata dandone comunicazione scritta (lettera raccomandata o pec) al Venditore entro 7 giorni.

4.2 In caso di mancata o ritardata consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno prevedibile al momento della conclusione del contratto ed effettivamente patito, entro il limite massimo del 5% del prezzo dei Prodotti non consegnati o consegnati in ritardo.

4.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all’art. 4.2 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

4.4 Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 10) o ad atti o omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

5 Resa e spedizione – Reclami

5.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende consegnata Franco Fabbrica presso il Venditore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

5.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), non conformità dei beni, dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, entro otto giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti a pena di decadenza. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna eseguita. Il Compratore deve specificare la natura dei vizi e delle non conformità.

5.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

6 Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti consegnati Franco Fabbrica presso il Venditore; qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

7 Condizioni di pagamento

7.1 Ove il Venditore non abbia specificato le condizioni di pagamento nella conferma d’ordine, il pagamento dovrà essere effettuato tramite rimessa diretta.

7.2 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

8 Garanzia per i vizi

8.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all’art. 5.2. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

8.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità a usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

8.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

8.4 Non sono coperti da garanzia gli interventi e/o le riparazioni e/o eventuali parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di: a) manomissione, atti di vandalismo o danneggiamento volontario del Prodotto; b) guasti provocati da cause accidentali, negligenza, cattivo uso, incuria e/o imperizia di installazione (anche qualora il montaggio, cablaggio o configurazione dei Prodotti siano errati, parziali o assenti); c) calamità naturali, allagamenti, disfunzioni dell’impianto elettrico e dell’impianto di messa a terra, scariche elettrostatiche, scariche elettriche condotte/indotte o provocate da fulmini o altri fenomeni esterni al Prodotto, disturbi elettromagnetici irradiati, fornitura di energia intermittente o non continuativa; d) difetti o danni provocati da caduta, rottura, infiltrazioni di liquidi o normale deperimento d’uso; e) modifiche alla configurazione hardware del Prodotto, riparazioni o manutenzione non eseguiti dal Venditore o da personale da lui incaricato; f) utilizzo di materiali e/o pezzi di ricambio non acquistati né installati dal Venditore; g) tutti gli interventi effettuati su Prodotti con garanzia scaduta; h) modifica non autorizzata del software interno; i) mancanza di parti del Prodotto.

8.5 Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura.

9 Manutenzione

Il Venditore si impegna, per il periodo di tre mesi dalla consegna dei Prodotti, a fornire al Compratore assistenza tecnica per l’uso dei medesimi nonchè ad occuparsi della loro manutenzione. Resteranno a carico del Compratore le sole spese vive collegate alle trasferte. Decorso tale periodo nessun ulteriore obbligo di Assistenza / manutenzione graverà sul Venditore, salva la stipulazione di un autonomo e diverso contratto di manutenzione.

10 Forza maggiore

10.1 Il Venditore potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzione, requisizione, embargo, interruzione di energia, ritardo nella consegna di componenti o materie prime, pandemia, epidemia, provvedimento della pubblica autorità, restrizione per quarantena, evento naturale estremo, chiusura dei porti, blocco delle importazioni e/o delle esportazioni nel paese di fabbricazione di Prodotti eventualmente importati.

10.2 Il Venditore che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare per iscritto ed entro un tempo ragionevole al Compratore il verificarsi e la cessazione della circostanza di forza maggiore. 10.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di tre mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

11 Covid-19

Una persistente o un’eventuale nuova pandemia o epidemia di COVID-19, così come eventuali provvedimenti della pubblica autorità, restrizioni per quarantena o mancati o ritardati approvvigionamenti conseguenti a tali circostanze renderà invocabili le procedure e i rimedi descritti nella clausola 10.

12 Eccessiva onerosità sopravvenuta

12.1 Se il continuato adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente oneroso: a) a causa di un evento non sottoposto al suo ragionevole controllo e non prevedibile, con l’ordinaria diligenza, al tempo della conclusione del contratto e b) il fatto in questione o le sue conseguenze non si sarebbero potute evitare o superare, allora, le parti sono tenute, entro un termine ragionevole dall’invocazione di questa clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze dell’evento.

12.2 Quando si applica il comma 1 di questa clausola, ma le parti non sono riuscite a concordare diverse condizioni di contratto, ciascuna parte avrà il diritto di sciogliere il contratto.

13 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso (nessuna esclusa) sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco (Italia).